Cos’è la legalizzazione?

La legalizzazione è necessaria affinché un atto prodotto da un Paese estero possa avere valore legale anche in Italia. È richiesta la legalizzazione della firma del pubblico ufficiale che ha sottoscritto l'atto: l'autorità italiana all'estero (Consolato o Ambasciata) attesta la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della sua firma.

Puoi consultare l'elenco aggiornato delle Rappresentanze diplomatiche e/o consolari italiane sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale seguendo questo percorso: Home > La Farnesina > Struttura “IL MAECI” > Rete diplomatica (https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/laretediplomatica/).

Solo per eccezionali ed oggettivi motivi (es. assenza o sospensione del servizio di legalizzazione dell’Ambasciata o del Consolato italiano nel Paese d’origine), puoi legalizzare la documentazione estera presso la Rappresentanza diplomatica estera in Italia, ma ricorda di provvedere anche alla legalizzazione presso la Prefettura italiana.

Dovresti procedere alla legalizzazione dei singoli documenti. Se l’Autorità diplomatica sceglie di legalizzare l’intero plico dei documenti la legalizzazione unica dovrà essere ben visibile e attestata dalla pubblica autorità.

È una speciale attestazione che elimina la necessità della legalizzazione diplomatica o consolare e garantisce l’autenticità di un atto pubblico. Ogni Stato aderente alla Convenzione dell’Aja designa le autorità preposte al rilascio. Per verificare se il tuo Paese di provenienza ha aderito e quali sono gli Enti autorizzati al rilascio consulta il seguente sito: https://www.hcch.net/en/states/hcch-members.

No. In nessun caso la legalizzazione della firma del traduttore sostituisce la legalizzazione della firma del funzionario pubblico.

Sì.

Di seguito sono elencati i Paesi per i quali è prevista l’esenzione della legalizzazione o apostille per tutti i documenti, anche economici e patrimoniali:

  • Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Repubblica di San Marino

Invece per i seguenti Paesi è prevista solo l’esenzione della legalizzazione o apostille per gli atti di stato civile (atto di nascita, decesso, divorzio, separazione o annullamento del matrimonio ecc.):

  • tutti i Paesi dell’Unione europea, ma fai attenzione: solo se i suddetti certificati sono corredati da moduli standard multilingue redatti in conformità al Regolamento UE 2016/1191, non devi presentare anche la traduzione certificata degli stessi.

Come puoi ottenere la traduzione?

Tutta la documentazione acquisita deve essere tradotta in lingua italiana, a meno che non utilizzi un modello standard multilingue. La traduzione in lingua italiana può avvenire nello Stato estero dove è stato redatto il documento o in Italia, secondo le seguenti modalità:
- nello Stato estero dove è stato redatto il documento: puoi tradurre tramite un traduttore ufficiale o, se non esiste la figura del traduttore ufficiale nel Paese, tramite un interprete accreditato presso le sedi dell’autorità diplomatica/consolare italiana
- in Italia: tramite un traduttore giurato autorizzato da un Tribunale civile italiano. La traduzione non può essere effettuata da una delle persone menzionate nel documento originale. La traduzione deve poi essere asseverata con il verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi Ufficio giudiziario italiano (compreso l'Ufficio del Giudice di Pace), senza ulteriori adempimenti.

No. Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere sempre allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo originale certificata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, oppure da un traduttore ufficiale.

No. Salvo i casi di atti di stato civile richiesti ad altro Paese europeo con standard multilingue, in tutti gli altri casi devi procurarti la traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero certificata.


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