Salta al contenuto

Per essere considerato studente indipendente devi soddisfare entrambe le condizioni seguenti:

- avere la residenza fuori dal nucleo familiare da almeno due anni alla data dalla sottoscrizione della DSU, in abitazione non di proprietà di un componente della famiglia d’origine;

- aver avuto nei due anni solari precedenti a quello in cui si fa domanda, redditi da lavoro, fiscalmente dichiarati, non inferiori a 9000,00 euro per ciascuno dei due anni. Attenzione: i redditi non derivanti da lavoro, ad esempio rendite, affitti ecc. non possono essere considerati ai fini del riconoscimento dello status di studente indipendente.

Inoltre, controlla che il quadro C della DSU sia correttamente compilato.

Se sei in possesso di entrambi i requisiti necessari per essere considerato studente indipendente, controlla che il Quadro C della tua DSU sia compilato correttamente.

Prima sottosezione del Quadro C: Presenza dei genitori nel nucleo familiare. Deve riflettere lo stato reale del tuo nucleo familiare. Nel caso dello studente indipendente solo la terza e quarta opzione sono considerate valide.

Seconda sottosezione del Quadro C: Autonomia dello studente ai fini delle prestazioni universitarie. Entrambe le opzioni (di residenza e di reddito) devono essere selezionate.

Se il Quadro C della tua DSU non si presenta come descritto sopra, nonostante tu sia in possesso dei requisiti, devi richiedere un nuovo ISEE e fare attenzione alla corretta compilazione della DSU.

Devi sempre dichiarare in domanda online e in DSU il tuo stato di coniugato.

Se risiedi fuori dal nucleo familiare da almeno due anni alla data dalla sottoscrizione della DSU in alloggio non di proprietà di un componente della tua famiglia d’origine, allora puoi essere considerato studente indipendente, anche se nei due anni solari precedenti i tuoi redditi da lavoro, fiscalmente dichiarati, siano risultati inferiori a 9000 euro l’anno, purché quella soglia di 9000 euro l’anno sia raggiunta sommando i tuoi redditi a quelli del coniuge.

È equiparato al coniuge anche il convivente di fatto, purché la convivenza di fatto risulti registrata ai sensi della L. n. 76/2016 all’Ufficio Anagrafe del Comune di riferimento alla data di presentazione della DSU.

Se invece non risiedi fuori dal nucleo familiare da almeno due anni alla data dalla sottoscrizione della DSU in alloggio non di proprietà di un componente della tua famiglia d’origine, allora dovrai integrare la tua ISEE con quella del nucleo familiare d’origine, escludendo il coniuge/convivente anagrafico.

Se al momento di richiesta dei benefici entrambi i genitori sono deceduti, devi richiedere l’ISEE in base alle persone che effettivamente compongono il tuo stato di famiglia (eventuali fratelli/sorelle, zii, nonni, coniuge e/o figli).


Questa pagina ti è stata utile? Se hai dei miglioramenti da proporci, lascia un commento!