Con il termine whistleblowing si intende la possibilità di segnalare illeciti o irregolarità si cui si sia venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Con il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali.
L'art. 4 prevede che ogni Ente attivi "propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione".

Canale interno di segnalazione
ER.GO aderisce al progetto WhistleblowingPA realizzato da Transparency International Italia (Determinazione n. 389 del 10/07/2023), che mette a disposizione uno strumento informatico sicuro per le segnalazioni.
I dipendenti, gli ex dipendenti oppure i lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi possono segnalare illeciti o irregolarità di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e che può riguardare comportamenti, rischi o reati a danno dell’interesse pubblico, collegandosi a:


Il sistema informatico rilascia al segnalante una ricevuta contenente il Key code, la cui conservazione è necessaria al fine di accedere ed eventualmente modificare la segnalazione precedentemente effettuata presso il portale.
Inoltre, il segnalante può richiedere un appuntamento con il RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) di ER.GO e fare la segnalazione in forma orale.
Al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. In caso sia stato richiesto un colloquio con il RPCT, tale avviso contiene la proposta di appuntamento, che in ogni caso dovrà essere fissato entro 20 giorni.

Canale esterno di segnalazione
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) gestisce un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all’art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:
a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Il canale di segnalazione esterna e le informazioni sul suo utilizzo sono disponibili al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Misure di protezione
È garantita la totale riservatezza della persona segnalante e dei soggetti coinvolti. Le segnalazioni, inoltre, non possono essere utilizzate oltre quanto necessario al fine di dar loro seguito.
Le persone che effettuano segnalazioni di violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione. Le condotte di natura ritorsiva sono indicate all'art. 17 comma 4 del D. Lgs n. 24/2023.

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